Perizie e Consulenze Tecniche su Commissione del Tribunale o delle Parti

La parola perizia etimologicamente indica una valutazione fatta da una persona esperta (peritus), grazie alla maestria acquisita con lungo studio e pratica.

La perizia psichiatrica e psicologica in ambito civile si occupa di svariate tematiche, tutte raggruppabili sotto un comune obiettivo: valutare il funzionamento psicologico di una persona, incluse le eventuali menomazioni e lesioni. Le Perizie e le Consulenze Tecniche vengono richieste dal Giudice all’interno di un procedimento giuridico per acquisire valutazioni che richiedono competenze tecniche e scientifiche specifiche.

Il ruolo dello psicologo in qualità di Perito o di Consulente Tecnico di Ufficio è quello di acquisire informazioni sulle condizioni psicologiche e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto o dei soggetti, al fine di fornire al Giudice maggiori elementi sui quali ponderare una decisione.

Il periziando ha a sua volta il diritto di potersi tutelare attraverso il lavoro di un Consulente Tecnico di Parte, il cui ruolo è quello di assistere il proprio cliente valutando la correttezza metodologica della perizia, produrre ulteriore documentazione clinica ed elaborare delle osservazioni critiche da porgere all’attenzione del Giudice.

Ambito Penale

In ambito penale, la Perizia riguarda solitamente:

  • Valutazione della capacità di intendere e di volere al momento dei fatti ed in relazione ad essi;
  • Valutazione della presenza/aggravamento di una patologia già diagnosticata;
  • Accertamento del vizio totale o parziale di mente;
  • Valutazione della pericolosità sociale;
  • Un parere rispetto al tipo di trattamento più adatto per il reinserimento sociale del soggetto.
Ambito Penale per il Minore

Nel procedimento penale per il minore, la Perizia riguarda:

  • Condizione psicologica ed evolutiva;
  • Idoneità psichica per testimoniare;
  • Attendibilità della testimonianza.
Ambito Civile

In ambito civile la C.T.U (consulenza tecnica d’ufficio) può essere richiesta dal Giudice:

  • Nel contrasto fra i genitori separati, per decidere l’affidamento dei o del minore;
  • Nell’affidamento extrafamiliare di minori provenienti da famiglie inadeguate;
  • Per accertare l’idoneità, ovvero la presenza dei requisiti psicologici nei coniugi che richiedono in adozione il minore;
  • Per valutare la capacità di intendere e di volere di persone anziane o malate riguardo a problemi di eredità o di testamento.